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ORDINE E ALBO

A partire dal 1° Luglio 2018 è attiva la procedura d’iscrizione all’ Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). 


COME SONO ORGANIZZATI GLI ALBI E GLI ORDINI?
Al momento ci sono  61 Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione: in particolare alcuni comprendono una sola provincia, altri invece raccolgono più province.

I 61 Ordini sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP, il cui presidente è Alessandro Beux.


Dentro ciascun Ordine sono previsti 19 Albi, uno per ciascuna delle professioni sanitarie elencate nel DM 13 marzo 2018 (due sono già esistenti, quello dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e quelle degli Assistenti sanitari)

Le 17 professioni sanitarie che erano prive di Albo, vedranno la nascita del proprio Albo con la nuova procedura di iscrizione.


Il singolo professionista si iscrive ad un Ordine territoriale e viene inserito nell’Albo relativo alla sua professione; la richiesta di iscrizione è rivolta quindi all’Ordine che inserisce il professionista nello specifico Albo.

COME AVVIENE L’ISCRIZIONE?
La procedura di iscrizione per tutti gli Ordini territoriali sarà dematerializzata; non sarà quindi necessario l’invio di nulla in cartaceo.

1) Registrazione al portale:

Per iscriversi, il primo passo sarà accedere al portale www.tsrm.org , cliccare sul pulsante “Nuova iscrizione albo" sulla colonna di destra ed effettuare la registrazione inserendo i dati anagrafici richiesti.            
Il richiedente, se professionalmente attivo, oltre alla residenza dovrà dichiarare il domicilio professionale o quello prevalente, nel caso ne avesse più di uno. La proposta d’iscrizione sarà inviata all’Ordine della zona dove lavora o lavora in prevalenza, se più di una. Se professionalmente non attivo, la proposta d’iscrizione sarà inviata all’Ordine competente del territorio di residenza.
Successivamente il richiedente indicherà la propria professione e quindi l’albo a cui intende iscriversi.                                                              In caso di iscrizione a più albi, la procedura dovrà essere ripetuta per ognuno di essi ad esclusione della parte relativa ai dati anagrafici.

2) Requisiti: 

In base alla professione sanitaria selezionata, verrà proposto al richiedente il corrispondente elenco di titoli abilitanti all’esercizio della professione (come diploma universitario, laurea triennale, titoli equipollenti ex D.M. 27 luglio 2000, titoli equivalenti e titoli esteri riconosciuti abilitanti). Tra questi si dovrà indicare esclusivamente il primo titolo abilitante conseguito. E’ consigliabile allegare la scansione del titolo, o di altro documento utile, che permetterà di semplificare le procedure di verifica.
Come previsto dai punti b) e c) dell’art. 2 del DM del 13 marzo 2018, il professionista dovrà poi dichiarare di avere il pieno godimento dei diritti civili e di non avere nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, selezionando l’apposita voce nella piattaforma. In caso non fosse possibile affermare quanto sopra, cioè in caso di carichi pendenti, l’Ordine contatterà il professionista per una valutazione riservata, al fine di comprendere se il carico pendente possa precludere o meno l’iscrizione all’albo.

3) Invio della richiesta di iscrizione:

Terminato l’inserimento dei dati richiesti il professionista dovrà stampare l’autocertificazione elaborata dalla piattaforma, sottoscriverla e scansionarla per caricarla sul portale, insieme al proprio documento d’identità (fronte/retro). Se in possesso della firma digitale, non sarà necessario stampare il modulo ma si potrà firmare digitalmente.

4) Valutazione della domanda:

A regime, la valutazione della domanda sarà in capo alle Commissioni di Albo. In attesa della loro costituzione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 13 marzo 2018, questa funzione è affidata dagli Ordini ai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative (RAMR) appositamente nominati. Le associazioni rappresentative delle  professioni sanitarie, ha designato per ogni regione da 1 a 5 rappresentanti incaricati dagli Ordini di valutare e verificare le domande d’iscrizione.         

Questo mandato durerà 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè fino a settembre 2019.

 

5) Completamento della domanda di iscrizione:

Entro 60 giorni dall’inserimento della domanda, i RAMR devono comunicare al Consiglio direttivo dell’Ordine l’assenso o il dissenso al proseguo nella procedura di iscrizione della domanda del richiedente.
In caso di assenso l’interessato dovrà quindi:

  • pagare la tassa di concessione governativa  

  • pagare la tassa annuale d’iscrizione allo specifico Ordine territoriale 

  • stampare dal portale la domanda d’iscrizione, completa dei dati verificati dai RAMR, su cui apporre una marca da bollo da € 16,00;

  • preparare una fototessera per il tesserino di riconoscimento.

 

L'interessato dovrà quindi caricare sulla piattaforma:

  • la domanda di iscrizione all’Albo datata e firmata e completa della marca da bollo;

  • la foto per il tesserino di riconoscimento;

  • le ricevute di pagamento delle tasse di concessione governativa e della tassa di iscrizione annua.

 

Verifiche e controlli:

Dal momento in cui verrà perfezionata la domanda di iscrizione il Consiglio direttivo avrà 90 giorni per esprimersi in merito (DPR 221/50, art. 8) e procederà in particolare alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dal professionista, anche attraverso controlli con Enti e Università che hanno rilasciato i titoli abilitanti.

Terminate le procedure di validazione e veridicità il Consiglio Direttivo dell’Ordine, comunicherà all’interessato, entro 105 giorni dal perfezionamento della domanda, l’esito finale della richiesta di iscrizione.
 

                                                                                               

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                         

FAQ 

MA QUINDI DOVRÒ PAGARE OGNI ANNO 250-300 €?
NO. La tassa di concessione governativa (168 €) è obbligatoria solo all’atto della prima iscrizione.
Dal secondo anno si paga solamente la tassa annuale di iscrizione al proprio Ordine territoriale: oggi oscilla tra gli 65 e i 165 € a seconda dell’Ordine a cui si è iscritti ma che è presumibile potrà ridursi già nel 2019 per il consistente aumento degli iscritti.

E’ OBBLIGATORIO ISCRIVERSI?
SI. In base alla normativa vigente (legge 3/2018 e D.M. 13 marzo 2018) per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’albo, indipendentemente dal contesto in cui si lavora (dipendente pubblico, dipendente privato, libera professione).

NON sono previste forme di facilitazione economica per i professionisti disoccupati.

Il professionista disoccupato non è obbligato ad iscriversi all'Ordine ma qualora dovesse partecipare ad un concorso pubblico o esercitare la professione dovrà necessariamente iscriversi.
La domanda di iscrizione andrà presentata dal 1 luglio 2018 e, in attesa dell’accoglimento della stessa da parte dell’Ordine, il professionista potrà esercitare risultando iscritto con riserva.

SE MI ISCRIVO A UN CONCORSO PUBBLICO E NON HO ANCORA LA RISPOSTA ALLA MIA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE?
Il Ministero della Salute ha risposto in data 7 giugno 2018, con nota protocollo n. 29600-P-07/06/2018, a questa specifica richiesta della FNO TSRM PSTRP comunicando di aver chiesto agli Assessorati alla Salute delle Regioni e delle Provincie autonome “di informare le strutture sanitarie pubbliche e private del periodo transitorio suddetto che è stato previsto dal sopra citato DM per la implementazione degli albi professionali delle anzidette 17 professioni sanitarie in via di prima applicazione della legge 3 del 2018.

Al contempo, si chiede di dare indicazioni alle strutture sanitarie medesime, affinché siano ammesse con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici.

Tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e, pertanto, esibito dall’interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all’albo”.

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